
Articolo di Giacomo Barbieri
Gli interventi controversi del disciolto CNCDEC e del Ministero di Giustizia in ordine ai requisiti di esperienza richiesti agli aspiranti esperti nella composizione negoziata rischiano di essere una doccia fredda per chi si stava avvicinando con entusiasmo e interesse allo studio di questo nuovo procedimento.
Ce ne rendiamo conto, e comprendiamo la fatica di decidere di investire tempo e denaro in un percorso che oggi appare dall’esito quanto mai incerto. Non per la legittima preoccupazione di affrontare con responsabilità un incarico che si presenta sicuramente complesso e delicato (per quanto non impossibile come taluni vorrebbero far credere!), non per il dubbio che come già accade per le curatele fallimentari si tratti di incarichi per lo più poco remunerativi, non solo per il timore di entrare sì nell’elenco ma poi restare delusi dalla quantità e qualità insoddisfacente delle nomine che verranno.
A queste preoccupazioni, tutte fondate, si è aggiunta quella di restare al palo in quanto ritenuti, in un giudizio inter pares, inadeguati tout-court a ricoprire il ruolo di esperto, a prescindere dalla complessità del caso specifico, nonostante l’anzianità professionale (> 5 anni) e nonostante la formazione specifica svolta (> 55 ore). Comprendiamo a maggior ragione la frustrazione di chi ha partecipato con entusiasmo a uno dei tanti corsi base già proposti salvo scoprire solo a cose fatte di non poter entrare nell’elenco a causa del prevalere di interpretazioni eccessivamente restrittive dei requisiti di accesso.
Con ACEF vogliamo resistere alla tentazione di fermarci e aspettare che lo scenario si sia completamente stabilizzato, perché a quell’epoca sarà troppo tardi: per essere parte attiva nel cambiamento epocale nella gestione della crisi di impresa questo è il momento in cui è necessario sospendere i calcoli di convenienza e supportare i colleghi che desiderano qualificarsi come esperti nella composizione negoziata.
Quello di “esperto” è un ruolo complesso e certamente non adatto a tutti, ma in questo non v’è nulla di diverso da tanti altri incarichi professionali che richiedono attitudini particolari e formazione specialistica.
Eccoci quindi a presentare una nuova edizione del corso base totalmente totalmente on-demand: le iscrizioni sono aperte.
Sul tempo da dedicare alla formazione possiamo farci poco, se non puntare sulla piattaforma e-learning di ACEF per consentire a ciascuno di gestire liberamente la frequenza in base ai propri impegni.
Sul costo di partecipazione abbiamo fatto veramente il massimo possibile per calmierare le quote di iscrizione, convinti che non si debba speculare su questo genere di formazione.
Sulla qualità della formazione non siamo scesi a compromessi, e la voce dei partecipanti al primo corso di 55 ore ne è certamente la migliore dimostrazione: un giudizio medio di 8,9 su 10 e commenti a dir poco lusinghieri.
Già con l’avvio del primo corso di 55 ore, partito il 22 ottobre e concluso l’11 novembre scorsi, abbiamo preso il rischio di forzare i tempi. Non l’avessimo fatto sarebbe stato impossibile per le CCIAA nominare i primi esperti in Italia in tempi così stretti. L’entusiasmo che ci trasmettono gli esperti già nominati, con i quali stiamo preparando gli incontri di approfondimento in partenza dal 24 gennaio, rafforzano la nostra convinzione di essere sulla strada giusta. A giudicare da quanto si legge quotidianamente nel chiacchiericcio social parrebbe impensabile che ci siano già oggi colleghi che nell’arco di poche settimane dalla nomina si stanno occupando con soddisfazione di procedure di composizione che riguardano aziende significative per i rispettivi territori, nelle quali i tribunali concedono misure protettive, i debitori concretizzano piani di risanamento ragionevoli e i creditori altrettanto ragionevolmente accettano di sedersi al tavolo negoziale e discutere le proprie condizioni. Naturalmente non è dato sapere se le trattative in corso porteranno agli esiti auspicati, ma quel che è certo è che gli esperti in campo stanno intervenendo con lo scrupolo di tutte le prime volte ma senza ingiustificati complessi di inferiorità.
A pensarci bene non c’è altro ruolo, nel novero degli incarichi di nomina pubblicistica, con requisiti di esperienza all’apparenza tanto stringenti. Non i vituperati curatori fallimentari, non i commissari giudiziali, non i consulenti tecnici di ufficio né i periti penali, non gli amministratori né i custodi giudiziari. Né tantomeno gli advisor e gli attestatori. Questo dato fattuale ci porta a concludere che l’intenzione del legislatore sia stata travisata per un eccesso di zelo in sede di emanazione dei regolamenti di categoria: la documentazione dell’esperienza pregressa dovrebbe ragionevolmente servire a “pesare” i diversi profili al momento della nomina e non invece a creare filtri all’entrata non previsti dalla legge. Il ruolo degli Ordini nel processo di formazione degli elenchi dovrebbe ragionevolmente limitarsi alla verifica della veridicità e della completezza delle informazioni riportate nei curriculum degli aspiranti esperti, senza alcun sindacato su quantità e qualità dell’esperienza minima richiesta, in quanto trattasi di prerogativa espressamente riservata alle commissioni incaricate delle nomine.
All’interno delle diverse categorie è in corso un confronto dai toni talvolta inutilmente aspri per circoscrivere e delimitare le competenze distintive degli esperti, con l’obiettivo dichiarato di escludere e fare una fortissima selezione all’ingresso.
Avendo seguito la composizione negoziata dalla sua nascita, non ci stancheremo mai di sostenere che lo spirito con il quale è stata introdotta la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e viene delineata dal legislatore la figura dell’esperto è un altro. Ciò che conta di più per il buon funzionamento del nuovo procedimento è mettere le commissioni regionali che provvederanno alle nomine in condizione di individuare facilmente il professionista più adatto al singolo caso, scegliendo tra una rosa ampia ed eterogenea di potenziali candidati. Per questa ragione è stata data tanta importanza alla costruzione del curriculum professionale e alla definizione di uno standard unico facilmente indicizzabile dalla piattaforma informatica predisposta.
Così non fosse il legislatore avrebbe optato per un’estrazione a sorte, come già avviene, ad esempio, per i revisori degli enti locali.
Non è dato sapere a priori se per uno specifico caso sarà sufficiente l’esperienza di advisor, la conoscenza approfondita della patologia di impresa e delle procedure concorsuali o ancora l’esperienza come manager, se servirà esperienza specifica in un determinato settore o se sarà necessaria una determinata anzianità professionale.
Quel che è certo dalla disamina della legge è che a parità di altre condizioni sarà preferito chi abbia svolto formazione specifica nelle tecniche di mediazione e negoziazione.
L’altro elemento certo è che l’attesa gioca contro chi voglia entrare negli elenchi in sede di primo popolamento, perché passato il 16 maggio 2022 se ne parlerà solamente l’anno successivo.
Il terzo elemento certo viene dalla legge di conversione del D.L.152/2021: se vi fosse mai stato qualche dubbio sul fatto che la composizione negoziata potesse avere nelle intenzioni del legislatore un carattere transitorio in attesa dell’entrata a regime della procedura di allerta, le recentissime integrazioni alla normativa dovrebbero averlo fugato. La previsione di meccanismi quasi automatici di elaborazione di piani rateizzati nel caso di posizioni debitorie di modesta entità e l’introduzione di meccanismi di allerta esterni dovrebbero sgombrare il campo da ogni dubbio sul fatto che nelle intenzioni del legislatore la composizione negoziata sia una realtà, che sia immaginata per crisi aziendali di ogni ordine e grado, anche veramente modeste, e che sia qui per sostituire definitivamente la procedura di allerta introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza ma mai entrata a regime.
Sulle caratteristiche dimensionali dei soggetti che chiederanno di accedere al procedimento è tuttora impossibile fare previsioni significative, ma dagli investimenti fatti nello sviluppo di una piattaforma informatica sofisticata si deve necessariamente concludere che si prevedono grandi volumi.