Conversazione con il dott. Gilberto Montecchi
alla luce della pubblicazione del Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 e dei
Principi di Comportamento dell’Esperto della composizione negoziata.

Composizione negoziata: tre casi operativi con Gilberto Montecchi

La composizione negoziata è ormai entrata in una fase più matura. Alla crescita delle esperienze concrete si accompagna, tuttavia, una produzione sempre più ampia di principi, indicazioni e orientamenti che esperti, advisor e imprese devono coordinare tra loro. Nel confronto con il dott. Gilberto Montecchi, ACEF ha scelto di partire da tre casi professionali per mettere a fuoco alcuni problemi ricorrenti e le relative implicazioni operative.

La società in liquidazione può accedere alla composizione negoziata?

Il primo tema riguarda l’accesso alla composizione negoziata di una società già posta in liquidazione, dopo l’affitto dell’intera azienda. Il caso esaminato dimostra come lo stato formale di liquidazione non debba essere considerato automaticamente incompatibile con il percorso, quando la continuità venga preservata in forma indiretta attraverso l’affitto d’azienda.

Su questo punto la giurisprudenza non è ancora uniforme: alcuni tribunali adottano una lettura restrittiva, mentre altri valorizzano il dato sostanziale e la possibilità di conseguire un risultato migliore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La scelta più prudente, per l’advisor, resta quindi quella di evitare, quando possibile, la messa in liquidazione prima dell’accesso alla composizione negoziata, utilizzando gli strumenti previsti dall’articolo 20 del Codice della crisi. La tempestività delle decisioni è decisiva, ma deve essere accompagnata dalla capacità di prevedere le possibili reazioni del tribunale, dell’ausiliario e dei creditori.

Dal caso emerge anche un’indicazione di metodo molto concreta. L’esperto dovrebbe tenere un’agenda analitica del percorso, riportando data, evento, soggetti coinvolti e note. Non si tratta di un mero adempimento organizzativo: questa traccia consente di ricostruire con precisione le attività svolte, predisporre relazioni e pareri, documentare il lavoro ai fini del compenso e accorgersi tempestivamente di rallentamenti, carenze informative o scarsa collaborazione dell’impresa.

La capacità dell’impresa di rispondere puntualmente alle richieste dell’esperto rappresenta, inoltre, una verifica concreta dell’adeguatezza dei suoi assetti. Se l’organizzazione non riesce a rispettare un’agenda di monitoraggio nelle prime settimane, diventa difficile ritenere credibili previsioni estese su più anni.

Nel caso di continuità indiretta, l’esperto deve valutare anche l’affidabilità dell’affittuario e la sostenibilità dei flussi destinati a supportare il risanamento, tenendo conto dei limiti all’accesso alle informazioni riservate quando l’affittuario sia un soggetto realmente terzo.

Le operazioni straordinarie durante il percorso

Il secondo caso riguarda una fusione societaria realizzata durante la composizione negoziata. Le operazioni straordinarie fanno ormai parte della normale cassetta degli attrezzi del risanamento, ma nella composizione negoziata devono rispettare il procedimento civilistico ordinario, compreso il possibile esercizio dell’opposizione da parte dei creditori.

Nel caso illustrato, una fusione inversa era funzionale a ricondurre a unità un complesso aziendale precedentemente separato. La soluzione adottata è stata quella di subordinare l’esecuzione dell’atto di fusione, e non la relativa delibera, all’esito positivo della composizione negoziata.

In questo modo è stato possibile far decorrere i termini per l’opposizione dei creditori e, allo stesso tempo, evitare che l’esperto dovesse pronunciarsi anticipatamente sulla definitiva funzionalità dell’operazione. La fusione è stata poi eseguita dopo la conclusione positiva del percorso mediante i contratti previsti dall’articolo 23 del Codice della crisi.

Le misure premiali dopo la chiusura della composizione

Il terzo tema riguarda le misure premiali quando la sottoscrizione degli accordi avviene molti mesi dopo la chiusura formale della composizione negoziata.

Ritardi nelle autorizzazioni, procedure concorsuali che coinvolgono alcuni creditori o difficoltà nella raccolta di tutte le firme possono prolungare notevolmente i tempi. Ne derivano questioni delicate: l’ultrattività delle funzioni dell’esperto, la firma dell’istanza destinata all’Agenzia delle Entrate, la riconciliazione dei debiti fiscali e l’individuazione del giudice competente in caso di diniego.

I tre casi confermano che la composizione negoziata richiede competenze trasversali e una continua capacità di coordinamento. L’esperto non è un curatore né un semplice facilitatore: deve guidare il tavolo, verificare la qualità delle informazioni, stimolare l’impresa e mantenere un equilibrio tra rigore, prudenza e orientamento al risultato.

Allo stesso modo, l’advisor deve conoscere il punto di vista dell’esperto e costruire soluzioni non soltanto astrattamente corrette, ma concretamente praticabili.