Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "A.C.E.F. ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA", senza scopo di lucro, per la promozione e la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali e di immagine nello specifico campo dell'economia e della finanza a supporto dell'attività dei Dottori Commercialisti, delle altre professioni liberali economico-giuridiche e di ogni altro operatore professionale.
Art. 2 - L'Associazione ha sede in Bologna.
Art. 3 - La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050), salvo proroga od anticipato scioglimento.
Art. 4 - Il Fondo sociale ed i mezzi economici che saranno utilizzati dall'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità sono costituiti dalle quote associative, la cui determinazione verrà stabilita ogni anno dal Comitato Direttivo, versate dagli Associati ordinari e sostenitori, e dalle altre somme corisposte a titolo di liberalità, affiliazione, sostegno, sponsorizzazioni od altro, da Enti pubblici o privati, Imprese, Associazioni e privati.
Art. 5 - All'Associazione sono ammessi di diritto tutti i Dottori Commercialisti iscritti ai rispettivi Albi Professionali che ne facciano istanza al Comitato Direttivo ed ogni altro soggetto persona fisica interessata a problematiche economico-giuridiche e finanziarie, a giudizio inappellabile del Comitato Direttivo.
Gli Associati devono dichiarare per iscritto di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo integralmente, senza riserve.
Art. 6 - La qualità di Associato si perde per decesso, per dimissioni, decadenza e per esclusione.
La delibera di esclusione è presa dal Comitato Direttivo nei confronti degli Associati che non abbiano rispettato quanto previsto dallo Statuto o per indegnità.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7 - Come previsto al 4° comma dell'art. 24 del Codice Civile, gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi eventualmente versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.
Art. 8 - L'assemblea degli Associati si riunisce per nominare il Comitato Direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e per discutere ogni altro argomento di interesse della Associazione.
E' facoltà del Comitato Direttivo richiedere la riunione dell'Assemblea degli Associati ogni qualvolta lo ritenga necessario L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che almeno dieci Associati ne facciano richiesta motivata al Comitato Direttivo.
Art. 9 - L'Assemblea ordinaria è costituita dagli Associati regolarmente iscritti nel libro almeno 20 giorni prima della convocazione.
La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Comitato Direttivo, senza particoari formalità, mediante informativa scritta, resa nota agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, che dovrà specificare ordine del giorno, data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
Tra prima e seconda convocazione dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore a giorni tre.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di un quarto degli Associati ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione.
Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea sono nominati dalla maggioranza della stessa.
Ogni Associato avente diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro Associato meglio se non avente cariche sociali.
Ogni Associato potrà essere portatore di quante deleghe riceva, senza limitazione. Eventuali deleghe rilasciate in bianco si intenderanno attribuite alla maggioranza dell'Assemblea.
L'Associato fondatore come pure quello ordinario in Assemblea avranno diritto ad un voto ciascuno.
Le delibere si assumono a maggioranza dei voti espressi e nel calcolo della maggioranza dell'Assemblea non si considerano gli astenuti.
Le delibere dell'assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario, qualora questo non venga redatto da Notaio.
Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti.
Le delibere dell'Assemblea che prevedono modifiche nello Statuto devono essere prese con le maggioranze previste in prima convocazione.
Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni.
Nel caso in cui fosse necessaria una terza convocazione, la delibera di scioglimento anticipato è presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati partecipanti all'assemblea.
Art. 10 - L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Comitato Direttivo composto da sette membri nominati dall'Assemblea, con indicazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.
I membri del Comitato durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili alla scadenza.
E' facoltà del Comitato Direttivo delegare particolari attribuzioni a persone esterne allo stesso, per il raggiungimento dello scopo sociale.
E' inoltre facoltà del Comitato Direttivo, qualora non sia nominato dall'Assemblea, delegare la funzione di "Responsabile delle Relazioni Esterne" anche al di fuori dei suoi membri, purchè ad un Associato.
Comunque nominato, la suddetta delega decade con il mandato del Comitato Direttivo.
Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli, riattribuendo al suo interno le relative cariche sociali eventualmente venute a mancare.
In ogni caso la carica dei nuovi Consiglieri decade insieme a quella degli altri membri, allo scadere del triennio.
Se nel corso del triennio viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, i rimanenti membri devono convocare l'Assemblea per effettuare nuove nomine dell'intero Comitato Direttivo.
Art. 11 - Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale la tesi del Presidente.
Il Comitato si riunisce senza formalità ogni volta che il Presidente od almeno due membri lo ritengano opportuno.
Art. 12 - Spettano al Comitato Direttivo tutti i poteri, che non siano di attribuzione esclusiva dell'Assemblea, necessari per l'attuazione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Spetta inoltre al Comitato Direttivo la facoltà di porre in essere eventuali operazioni di carattere commerciale per le quali lo stesso si adeguerà alla vigente normativa fiscale, fermo restando che l'eventuale ricavato di dette iniziative, al netto delle imposte, sarà comunque destinato a Fondo Sociale e quindi a disposizione delle attività istituzionali dell'Associazione.
Art. 13 - La rappresentanza della Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Comitato Direttivo e al Vice Presidente, disgiuntamente.
Art. 14 - E' compito del Comitato Direttivo redigere annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Gli organi delegati all'amministrazione, Comitato Direttivo ed al controllo Collegio Sindacale, sono esonerati dall'esecuzione di qualsiasi formalità contabile, purchè il rendiconto esponga un "quadro chiaro e fedele" della gestione e siano adempiuti gli obblighi di legge.
L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 15 - All'atto dello scioglimento è compito del Comitato Direttivo provvedere alla nomina di un Liquidatore, anche ex Consigliere.
L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, rilevati all'atto della chiusura della liquidazione saranno devoluti a favore dell'Università di Bologna.
Art. 16 - E' istituita l'onoreficenza di Presidente Onorario.
Essa spetta a tutti gli Associati che abbiano ricoperto la carica di Presidente del Comitato Direttivo.
Art. 17 - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea per tre anni e rieleggibili alla scadenza.
E' compito del Collegio Sindacale controllare l'andamento della gestione ed il buon funzionamento amministrativo e contabile. Esso deve inoltre sottoporre annualmente all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto delle entrate e delle uscite, senza formalità alcuna.
Art. 18 - Il giudizio su ogni eventuale controversia che sorgesse tra gli Associati, o tra Associati e Associazione, è demandato al Collegio dei Probiviri.
I Probiviri ed il loro Presidente, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea anche tra gli Associati, escluso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli eletti debbono dichiarare di accettare la carica entro 15 gg. dalla comunicazione.
In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine indicato, sarà nominato l'Associato o gli Associati che nell'ultima votazione assembleare seguono nella graduatoria.
Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per una nuova votazione.
Il ricorso ai Probiviri si effettua con comunicazione scritta, motivata, al presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Comitato Direttivo per i conseguenti provvedimenti. In ogni caso il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 19 - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.
Bologna 3 maggio 1995.